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Il nostro statuto associativo

Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi della legge n.383 del 7/12/2000, del D.L.460 del 18/11/1997 D.L 112 e 117 del 03/07/2017, del D.M. 471 del 14.11.2001 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione culturale di Promozione Sociale  denominata “Associazione Italiana Studiosi di Orologeria“ (con l'acronimo A.I.S.OR.). L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare. Ha sede legale in Corso Roma 33, Villa Barbara, 13019 Varallo (VC). La sede rappresentativa e amministrativa è presso il recapito del Presidente in carica.

Art. 2 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – OGGETTO

1. L'associazione è libera, non ha scopo di lucro, ed è a carattere interdisciplinare. L'Associazione opera nei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/39, svolgendo le attività di utilità sociale quali ricerca, valorizzazione, divulgazione e dello studio dell'orologeria e dell'istruzione, della formazione e della ricerca orologiera del Patrimonio materiale culturale Italiano. La
sua attività principale consiste nello studio e nella promozione della ricerca e nella divulgazione delle conoscenze scientifiche e culturali riguardanti l'orologeria antica e moderna, in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue complicanze, utilizzando a tale scopo tutti gli strumenti informativi ed educativi che il Consiglio Direttivo riterrà più idonei e stipulando a tal scopo Convenzioni con Enti Pubblici o con Privati o altre associazioni o federazioni.
2. L'associazione si propone di promuovere, sviluppare e divulgare le conoscenze scientifiche e culturali riguardanti l'orologeria antica e moderna, anche favorendo ricerche scientifiche e culturali finalizzate e coordinando i rapporti con le Istituzioni scientifiche sia in Italia che all'estero.
3. L'associazione svolge, nel settore dello studio e della cultura delle conoscenze scientifiche e culturali riguardanti l'orologeria antica e moderna, attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa, finalizzati a migliorare le competenze e le abilità tecniche e professionali dei propri associati.
4. L'associazione collabora con le analoghe associazioni italiane ed estere sempre sotto il profilo della divulgazione e studio dell'orologeria, antica e moderna, in tutti i suoi aspetti e potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale .
5. L'associazione è inoltre impegnata nella promozione dello studio dell'orologeria antica e moderna, in tutte le sue sfaccettature, ed è attenta a collaborare con associazioni rappresentative degli utenti.
6. L'Associazione si propone di interagire con le Istituzioni (Comuni, Ministeri, Regioni ed altre eventuali) con proposte operative e culturali, al fine di favorire lo sviluppo delle conoscenze orologistiche.
7. L'associazione non svolge, direttamente o indirettamente attività sindacale.
8. La rivista “Chronos” è l'organo ufficiale della A.I.S.OR.
L'Associazione si dota di un proprio sito web (www.aisor.it) che rappresenta il mezzo ordinario di comunicazione di interesse generale. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Inoltre non possono essere alienati beni patrimoniali senza l'approvazione dell’Assemblea.

Art. 4 SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Tutti gli associati godono di uguali diritti e doveri. Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l'ammissione a Socio dell'Associazione si deve intendere a tempo indeterminato, salvo le cause di recesso ed esclusione previste dal presente Statuto.
2. I soci si distinguono nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Onorari.
3. Può diventare Socio Ordinario chiunque sia maggiorenne, abbia dimostrato di aver contribuito in modo significativo all'oggetto dell'Associazione come evidenziato dal curriculum vitae e all'art. 4.4, che sia presentato ai membri del Consiglio Direttivo da almeno 2 (due) Soci Ordinari e che venga approvato dal Consiglio stesso. La richiesta di iscrizione deve essere fatta compilando l'apposito modulo, accompagnato dalla lettera dipresentazione di almeno 2 (due) Soci Ordinari, corredata da curriculum vitae. L'approvazione del Consiglio Direttivo deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalricevimento della domanda. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta. Sarà comunque esclusiva facoltà del Consiglio Direttivo ammettere all'Associazione chiunque possa essere giudicato utile ai fini dell'attività associativa. La definitiva ammissione al ruolo di Socio Ordinarioresta a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
4. Possono inoltrare la domanda di iscrizione come Socio Ordinario solo persone iscritte al collegio periti ed esperti delle CCIAA, periti iscritti al tribunale od organi peritali affini in settore orologiero; persone note al settore per clara fama o innegabili meriti in campo orologiero, dimostrabili attraverso il curriculum vitae o pubblicazioni con marchio editoriale o di analoghe associazioni internazionali.
5. La qualifica di Socio Ordinario si assume dalla data di approvazione degli atti da parte del Consiglio Direttivo. Tuttavia il Consiglio direttivo può negare l'ammissione a Socio, qualora venga constatata la mancanza dei requisiti previsti dal presente Statuto.
6. Soltanto il pagamento della quota associativa annuale conferisce diritto a partecipare a tutti gli atti della vita dell’Associazione. Il Socio Ordinario che al 31 Dicembre di ogni anno non si sia messo in regola con il pagamento delle quote sociali, nonostante abbia ricevuto i dovuti avvisi per via postale o telematica entro il 1 Dicembre dello stesso anno, perde il diritto ai benefici di essere socio (quali ad esempio l'accesso ai servizi via internet e alla disponibilità delle riviste), diritto che viene riacquisito con il pagamento delle quote sociali mancanti.
7. La quota associativa non è rimborsabile in caso di recesso del Socio.
8. La quota non è trasmissibile in caso di decesso.
9. Può essere nominato Socio Onorario colui che consegue risultati di elevato valore scientifico o di ricerca nelle discipline attinenti o per clara fama, o per essersi distinto con merito nel campo. La qualifica di Socio Onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo su proposte avanzate da almeno 7 (sette) Soci Ordinari. La comunicazione all'interessato viene data nelle forme che il Presidente riterrà più opportune.
10. Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
11. L'Assemblea dei Soci può deliberare l'esclusione dall'Associazione di un Socio per gravi motivi quali: aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi e il carattere dell'Associazione; aver esercitato un'attività in contrasto con le finalità istituzionali dell'Associazione; avere a proprio carico sentenze penali. La delibera di esclusione dall'Associazione ha effetto dal giorno in cui viene comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.5 RISORSE FINANZIARIE, PATRIMONIO, ESERCIZIO ASSOCIATIVO E
BILANCIO

1. Il patrimonio dell'Associazione deriva dalle quote versate dai soci, dagli eventuali contributi dello Stato, dei Comuni, delle Regioni, degli Enti pubblici e privati, dai ricavati di attività e manifestazioni organizzate dall'Associazione, dai proventi di eventuali attività editoriali, dai contributi versati da sponsor (che non impongano obblighi di pubblicità, ma si configurino come donazioni liberali) e da ogni altra eventuale entrata per elargizione, donazione o contributo, anche sotto forma di contratto di collaborazione.
2. L'Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi dei Soci e/o di Enti Pubblici nonché di soggetti privati.
3. L'Associazione finanzia le attività attraverso l'autofinanziamento e i contributi dei Soci e/o degli Enti Pubblici.
4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'archivio delle registrazioni, dai volumi degli atti e dai documenti di carattere scientifico-bibliografico ricevuti da Associazioni o Enti diversi e da altro materiale inventariale acquistato dall'Associazione, nonché da altri diritti o beni mobili e immobili di cui potrà divenire titolare per acquisto, donazione o lascito.
5. L'esercizio associativo coincide con l'anno solare e quindi si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.
6. Il Bilancio Consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.
7. Il Bilancio Preventivo deve essere redatto sulla base delle previsioni relative all'attività che verrà svolta durante l'anno.
8. L'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo dell’Associazione è obbligatoria nel rispetto delle norme dettate nel presente Statuto.
9. Copia dei bilanci deve essere messa a disposizione di tutti i soci insieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
10. Fanno parte del patrimonio dell'associazione anche gli eventuali proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto
dell’attività istituzionale.
11. È fatto divieto per l'associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23/12/1996, n.662.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi fondamentali dell’Associazione:
• l'Assemblea dei Soci
• il Presidente
• il Consiglio Direttivo
• il Segretario
• il Tesoriere (qualora si verifichi la necessità di essere attivato in base alle leggi vigenti)
• il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora si verifichi la necessità di essere attivato in base alle leggi vigenti)

2. Sono organi facoltativi:
• il Comitato Scientifico
• il Comitato Editoriale
• il Comitato Didattico
• il Comitato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione
• le Sezioni Regionali o Interregionali
• il Collegio dei Probiviri

Questi o eventuali altri Organi dovranno attenersi a specifici regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche tranne quella del Collegio dei Revisori dei Conti si intendono assunte a titolo gratuito e quindi non ne consegue alcun compenso.
Tutte le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti che possono essere non Soci, considerato che detti membri devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti o all'Ordine dei Dottori Commercialisti.
Tutte le cariche elencate devono essere ricoperte da rappresentanti che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società.
Tutte le riunioni dei diversi organi, di cui al presente art. 6, possono avvenire anche per videoconferenza.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI


1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale e che quindi risultano regolarmente iscritti all'Associazione alla data dello svolgimento. L'Assemblea dei Soci rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'anno precedente e del Bilancio Preventivo relativo all'anno successivo a quello in corso. I bilanci in oggetto di approvazione devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea di prima convocazione in modo che ciascun Socio possa prenderne preventivamente visione.
3. L'Assemblea inoltre:
• provvede all'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.
• delibera sull'eventuale destinazione di fondi, riserve o capitale, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
• delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo  Patrimonio.
• delibera su eventuali modifiche al presente Statuto.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 4/5 dei soci o da almeno 4/5 dei componenti il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico o il Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare. La Convocazione deve essere spedita a tutti i Soci, nonché ai componenti del Comitato Scientifico e ai revisori dei Conti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti con la partecipazione di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto al voto, in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto in seconda convocazione; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'Assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati.
6. Il voto è segreto, quando riguarda le persone fisiche dei soci.
7. In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo per deliberazione propria o per richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) dei soci. La convocazione avviene mediante avviso portante l'ordine del giorno, inviato almeno 15 (quindici) giorni prima a ciascun socio, all'indirizzo risultante sull'elenco dei soci.
8. Gli emendamenti allo Statuto devono essere proposti per scritto dal Consiglio Direttivo o da almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci aventi diritto al voto, almeno due mesi prima dell'Assemblea che discuterà gli emendamenti proposti e devono essere portati a conoscenza dei soci almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea.
9. Il diritto al voto spetta a tutti i Soci Ordinari per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per qualunque altro argomento sottoposto all'esame dell'Assemblea. Per soci ordinari di nuova nomina si intendono coloro la cui domanda di ammissione sia stata approvata dal Consiglio Direttivi da almeno 30 giorni e ne sia stata data comunicazione ufficiale. 10. Vige il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice Civile: pertanto ogni Socio ha diritto a un solo voto e non sono ammesse deleghe. Il voto è segreto, quando riguarda le persone fisiche dei Soci.
11. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio ove prescritto dalla legge).


Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO


1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti pari a 7 (sette) eletti a voto segreto dall'Assemblea dei Soci Ordinari.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 10 (dieci) anni. Tutti i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili al termine del mandato.
3. Se nel Corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli nominando, nell'ordine della graduatoria dei non eletti alla precedente nomina. I componenti così nominati durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri sostituiti.
4. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti ossia la metà più uno, l'intero Consiglio direttivo si considera sciolto. Il Consigliere più anziano deve convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. I Consiglieri rimasti in carica devono nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ogni Socio potrà esprimere il proprio voto per un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
6. Spetta al Consiglio Direttivo il compimento di ogni atto, necessario o utile al perseguimento degli scopi dell'Associazione, che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea o degli altri organi dell'Associazione medesima. Il Consiglio Direttivo provvede a:
• convocare l’Assemblea
• redigere il Bilancio Consuntivo e Preventivo
• nominare il Presidente eletto dell'Associazione
• nominare tra i suoi componenti il Tesoriere dell'Associazione
• nominare i componenti della Commissione Soci, del Comitato Scientifico, Editoriale,
Didattico, per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei Gruppi di Studio
• elaborare ed approvare i regolamenti e le attività della Commissione Soci e dei
Comitati Scientifico, Editoriale, didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei Gruppi di Studio.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 4 (quattro) Consiglieri con avviso contenente indicazione dell'ora, giorno e luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno, inviato almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata.
8. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 4 (quattro) Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
9. Possono candidarsi alla carica di candidato nel Consiglio Direttivo, solo i Soci Ordinari iscritti nell'associazione da almeno 10 (dieci) anni consecutivi, dove abbiano pagato il tesseramento nei 10 (dieci) anni senza interruzioni.

Art. 9 – IL PRESIDENTE


1. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica 10 (dieci) anni e può essere rieletto per i mandati consecutivi. In caso di morte del Presidente, di sue dimissioni o di impedimento personale il vice-presidente assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine della scadenza del mandato.
2. Il Presidente ha rappresentanza legale dell'Associazione e svolge le seguenti funzioni:
• presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza.
• in caso di documentata necessità emette provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo che però decadono se non ratificati dal Consiglio stesso alla prima riunione successiva.
• L'autorità di delegare, in caso di assenza, un membro del Consiglio Direttivo stesso a rappresentarlo.
• L'autorità di nominare un Segretario scelto tra i Soci Ordinari dell'Associazione stessa.
• L'autorità di nominare Delegati esterni per l'effettuazione di operazioni bancarie e finanziarie e di rappresentanza.
• Redigere i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo.
• Esercitare tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto.


Art. 10 – L'UFFICIO DI PRESIDENZA


1. L'Ufficio di Presidenza è composto dai presidenti e vice-presidenti dei mandati conclusi.Esso è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed esercita le funzioni ed i compiti
previsti dal presente Statuto.


Art. 11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 2 (due) membri effettivi e di un supplente (che subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) eletti dall’Assemblea dei Soci.
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. Il Collegio dei Revisori è presieduto dal membro effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione o, in caso di parità, dal membro effettivo più anziano.
4. I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea e danno parere sui bilanci.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta all'anno e delibera con la maggioranza dei componenti presenti.
6. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate per i membri del Consiglio direttivo.


Art.12 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI


1. Qualsiasi controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, derivante dal rapporto associativo, che dovesseinsorgere tra l'Associazione e uno o più dei Soci, tra i Soci medesimi o tra l'Associazione e gli Organi Associativi, sarà risolta dal Collegio dei Probiviri. Tale Collegio è composto da  tre membri scelti dall'Assemblea dei Soci Ordinari tra i Soci stessi. Per il primo mandato i Probiviri saranno eletti tra i Soci facenti parte del Consiglio Direttivo e la loro carica avrà durata di 10 (dieci) anni. Dal secondo mandato, saranno eleggibili a Probiviri i Soci iscritti da almeno 5 (cinque) anni.
2. Il Presidente del Collegio è rappresentato dal membro più anziano.
3. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal proprio Presidente su richiesta del Presidente dell'Associazione, del Comitato Scientifico o dei singoli Soci mediante avviso a ciascun membro anche tramite fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. È validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Art. 13 – I COMITATI E GRUPPI DI STUDIO


1. I Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione sono nominati dal Consiglio Direttivo. Detti Comitati deliberano a maggioranza dei loro componenti e sono presieduti dal Presidente dell’Associazione o da un loro delegato.
2. I Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione sono facoltativi ed hanno i seguenti compiti:
1. dare impulso, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di propria competenza su temi attinenti l’oggetto della Associazione.
2. esprimere parere e formulare proposte sulle materie di competenza relazionando periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività in corso.
3. esprimere parere sul regolamento delle proprie attività elaborato e approvato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio in relazione a specifiche problematiche individuate dal consiglio stesso, dai Comitati o dall'Ufficio di Presidenza. La partecipazione ai Gruppi di Studio è aperta a tutti i Soci e tesserati   dell'Associazione che ne facciano richiesta. Possono partecipare anche persone estranee all'Associazione purché attive nel campo di ricerca. Gli elaborati dei Gruppi di Studio sono presentati al Consiglio Direttivo che li approva anche sentito il parere dei Comitati.

Art. 14 – PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEMOCRATICA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI


1. Le cariche sociali vengono attribuite dall'Assemblea dei Soci tramite elezione democratica.
2. Per ogni tipologia di carica deve essere presentata una lista di candidati aventi i requisiti richiesti dal presente Statuto.
3. Ciascun Socio può candidarsi a ricoprire una sola carica. Qualora una persona sia proposta a ricoprire due o più cariche deve scegliere per quale carica candidarsi prima dell’inizio delle elezioni.
4. Per ogni lista viene eletto il candidato con maggior numero di voti fino a concorrenza del numero delle persone da eleggere. A parità di voti è eletto il candidato più anziano.
5. Tutte le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Il seggio elettorale si aprirà con congruo anticipo a partire dal giorno successivo alla data di svolgimento dell'Assemblea dei Soci. Il seggio elettorale rimarrà aperto per quattro ore.
6. Il Presidente o suo delegato individua il seggio elettorale, nomina Il Presidente del seggio, due o più scrutatori e un Segretario (possibilmente il segretario del Consiglio Direttivo in carica) e provvede affinché venga allestita un'urna per ogni tipologia di carica da eleggere e provvede affinché ciascun Socio presente riceva una scheda vidimata con il timbro dell'Associazione e la firma del Presidente del seggio e di uno degli scrutatori.
7. Sulla scheda deve essere riportata la tipologia delle cariche da eleggere.
8. Per ogni tipologia di carica il Socio votante potrà esprimere tante preferenze quante sono le persone da eleggere.
9. Lo scrutinio delle schede è pubblico. Le schede vengono visionate dagli scrutatori una alla
volta, passate al Presidente del Seggio il quale legge i nomi votati per ciascuna tipologia di carica.
10.Il Segretario ha il compito di annotare l'andamento delle votazioni ed i voti ottenuti da ciascun candidato. Terminate le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente proclama i risultati delle votazioni e la lista degli eletti.


Art. 15 – I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE


Oltre alla tenuta dei Libri prescritti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle Assemblee con le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri nonché il libro dei Soci. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. I libri possono essere conservati anche sotto la forma di file elettronici.


Art. 16 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE


1. L'Associazione si scioglie, oltre che per il venir meno della pluralità dei Soci, anche per la richiesta della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.


Art. 17 – DISPOSIZIONI APPLICABILI


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo

 

Revisionem 1-2018, per l'ultimo aggiornamento disponibile si prega di contattare la segreteria

 

 

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